Prevenzione incendi
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Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Testo coordinato con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106
Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, art. 46, D.Lgs n. 81/08, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.
Art. 46 D.Lgs. 81/2008 e art. 7 del D.M. 10 Marzo 1998: “ I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.” (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per il datore di lavoro - dirigente)
La Sezione VI – gestione delle emergenze del D.Lgs 81/08 è stata oggetto di una importante modifica all’art. 43, da parte del D.lgs 106/09, che ha inserito tra gli adempimenti del datore di lavoro ai fini della gestione dell’emergenza anche i mezzi di estinzione e gli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.
Infatti, l’art. 28 del nuovo decreto legislativo ha integrato tale articolo aggiungendo il comma e-bis, che riportiamo insieme al resto dell’Art. 43. Disposizioni generali:
1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da’ istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.